Tolleranze Costruttive: La Guida Pratica tra Regole, Percentuali e Novità Normative

Tolleranze Costruttive: La Guida Pratica tra Regole, Percentuali e Novità Normative

salva casa - tolleranze (verande e ripostigli balconi) - STUDIO TECNICO IOSSA

Quando si confronta un immobile con i progetti depositati in Comune, è raro trovare una corrispondenza esatta al millimetro. Errori di tracciamento in cantiere, spessori diversi degli intonaci o lievi assestamenti strutturali possono creare scostamenti rispetto al titolo abilitativo. Per evitare che queste minime difformità blocchino le compravendite o vengano considerate abusi edilizi, l’ordinamento italiano prevede l’istituto delle tolleranze costruttive ed esecutive, disciplinato dall’articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

Cosa sono le tolleranze costruttive e dimensionali

Le tolleranze costruttive rappresentano il margine di scostamento consentito rispetto alle misure autorizzate nel progetto originario (altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari).

Se le differenze riscontrate rimangono all’interno dei limiti fissati dalla legge:

  • L’immobile mantiene intatta la propria conformità urbanistica.
  • Non si configura alcun abuso edilizio.
  • Non è richiesta alcuna pratica di sanatoria né il pagamento di sanzioni.

Le percentuali in vigore: dal limite classico al regime scalare

La regola generale storica fissa la soglia di tolleranza al 2% delle misure previste dal titolo abilitativo. Tuttavia, con le recenti modifiche normative introdotte dal Decreto “Salva Casa” (D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024), il quadro è diventato più articolato per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.

Per questi immobili è stato introdotto un regime proporzionale basato sulla superficie utile:

  • 2% per unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq;
  • 3% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra 300 e 500 mq;
  • 4% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra 100 e 300 mq;
  • 5% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra 60 e 100 mq;
  • 6% per unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 mq.

Più l’appartamento è piccolo, maggiore è l’incidenza percentuale consentita per lievi scostamenti dimensionali. Per gli interventi eseguiti dopo il 24 maggio 2024, il limite di riferimento standard resta invece ancorato al 2%.

Tolleranze esecutive: le modifiche interne di cantiere

Accanto agli scostamenti geometrici, la legge riconosce le tolleranze esecutive, ovvero quelle variazioni minime intervenute durante la fase di cantiere che non modificano i volumi complessivi e non alterano le caratteristiche essenziali dell’opera.

Rientrano tipicamente in questa categoria:

  • Il mancato dimensionamento di elementi geometrici secondari non strutturali.
  • Lievi modifiche nella collocazione di impianti o tramezzature interne non portanti.
  • Minori disallineamenti o differenze di finitura rispetto ai disegni depositati.
  • Modifiche minime della posizione o delle dimensioni di aperture interne.

Perché sono decisive per rogiti, mutui e ristrutturazioni

La verifica delle tolleranze è uno snodo critico in qualsiasi operazione immobiliare:

  1. Stipula del rogito: Il venditore deve attestare la conformità urbanistica e catastale. Eventuali difformità oltre soglia possono invalidare l’atto o esporre a contenziosi.
  2. Accesso al mutuo: Il perito della banca effettua sopralluoghi rigorosi; se riscontra anomalie non coperte da tolleranza, la perizia si blocca.
  3. Avvio di nuovi lavori: Per presentare una nuova CILA o SCIA è necessario che lo “stato legittimo” dell’immobile sia chiaro e verificato.

Le tolleranze non richiedono un permesso a costruire in sanatoria, ma devono comunque essere asseverate da un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) all’interno di una relazione tecnica di conformità o in occasione della presentazione di una nuova pratica edilizia. Prima di mettere un immobile sul mercato o firmare una proposta d’acquisto, effettuare un sopralluogo con misurazioni certificate evita intoppi contrattuali e lungaggini burocratiche.

Angelo
https://www.studiotecnicoiossa.it

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