Quando si confronta un immobile con i progetti depositati in Comune, è raro trovare una corrispondenza esatta al millimetro. Errori di tracciamento in cantiere, spessori diversi degli intonaci o lievi assestamenti strutturali possono creare scostamenti rispetto al titolo abilitativo. Per evitare che queste minime difformità blocchino le compravendite o vengano considerate abusi edilizi, l’ordinamento italiano prevede l’istituto delle tolleranze costruttive ed esecutive, disciplinato dall’articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
Cosa sono le tolleranze costruttive e dimensionali
Le tolleranze costruttive rappresentano il margine di scostamento consentito rispetto alle misure autorizzate nel progetto originario (altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari).
Se le differenze riscontrate rimangono all’interno dei limiti fissati dalla legge:
- L’immobile mantiene intatta la propria conformità urbanistica.
- Non si configura alcun abuso edilizio.
- Non è richiesta alcuna pratica di sanatoria né il pagamento di sanzioni.
Le percentuali in vigore: dal limite classico al regime scalare
La regola generale storica fissa la soglia di tolleranza al 2% delle misure previste dal titolo abilitativo. Tuttavia, con le recenti modifiche normative introdotte dal Decreto “Salva Casa” (D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024), il quadro è diventato più articolato per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.
Per questi immobili è stato introdotto un regime proporzionale basato sulla superficie utile:
- 2% per unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq;
- 3% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra 300 e 500 mq;
- 4% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra 100 e 300 mq;
- 5% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra 60 e 100 mq;
- 6% per unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 mq.
Più l’appartamento è piccolo, maggiore è l’incidenza percentuale consentita per lievi scostamenti dimensionali. Per gli interventi eseguiti dopo il 24 maggio 2024, il limite di riferimento standard resta invece ancorato al 2%.
Tolleranze esecutive: le modifiche interne di cantiere
Accanto agli scostamenti geometrici, la legge riconosce le tolleranze esecutive, ovvero quelle variazioni minime intervenute durante la fase di cantiere che non modificano i volumi complessivi e non alterano le caratteristiche essenziali dell’opera.
Rientrano tipicamente in questa categoria:
- Il mancato dimensionamento di elementi geometrici secondari non strutturali.
- Lievi modifiche nella collocazione di impianti o tramezzature interne non portanti.
- Minori disallineamenti o differenze di finitura rispetto ai disegni depositati.
- Modifiche minime della posizione o delle dimensioni di aperture interne.
Perché sono decisive per rogiti, mutui e ristrutturazioni
La verifica delle tolleranze è uno snodo critico in qualsiasi operazione immobiliare:
- Stipula del rogito: Il venditore deve attestare la conformità urbanistica e catastale. Eventuali difformità oltre soglia possono invalidare l’atto o esporre a contenziosi.
- Accesso al mutuo: Il perito della banca effettua sopralluoghi rigorosi; se riscontra anomalie non coperte da tolleranza, la perizia si blocca.
- Avvio di nuovi lavori: Per presentare una nuova CILA o SCIA è necessario che lo “stato legittimo” dell’immobile sia chiaro e verificato.
Le tolleranze non richiedono un permesso a costruire in sanatoria, ma devono comunque essere asseverate da un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) all’interno di una relazione tecnica di conformità o in occasione della presentazione di una nuova pratica edilizia. Prima di mettere un immobile sul mercato o firmare una proposta d’acquisto, effettuare un sopralluogo con misurazioni certificate evita intoppi contrattuali e lungaggini burocratiche.

Lascia un commento