Decreto Salva Casa

Decreto Salva Casa

Il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024) introduce importanti novità per regolarizzare le piccole difformità edilizie e semplificare le procedure burocratiche. Ecco i punti chiave:

  • Sanatoria delle piccole difformità (Tolleranze costruttive):
    Vengono innalzate le percentuali di tolleranza rispetto al progetto originario, calcolate in base alla superficie dell’immobile:
  • Fino al 2% per unità immobiliari oltre i 500 mq.
  • Fino al 3% tra i 300 e i 500 mq.
  • Fino al 4% tra i 100 e i 300 mq.
  • Fino al 5% fino a 100 mq.
    Per gli immobili storici, la tolleranza per le difformità realizzate entro il 24 maggio 2024 è fissata al 2%.
  • Superamento della doppia conformità:
    Per sanare le parziali difformità non serve più che l’intervento sia conforme alle norme sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (doppia conformità). Ora basta che l’opera rispetti la normativa urbanistica attuale e quella edilizia vigente all’epoca della realizzazione.
  • Mutamento di destinazione d’uso:
    È ora più semplice cambiare la destinazione d’uso di un immobile (da residenziale a commerciale o viceversa, o tra categorie omogenee), anche senza opere, purché sia rispettata la normativa locale e venga mantenuto il vincolo di pertinenza nei centri storici.
  • Variazioni essenziali e tolleranze esecutive:
    Vengono ridefinite le tolleranze esecutive (errori di cantiere, spessori di muri, posizionamento aperture) che non costituiscono violazione edilizia. Sono sanabili anche gli interventi realizzati in assenza o difformità della SCIA, previo pagamento di una sanzione proporzionale.
  • Stato legittimo dell’immobile:
    Viene semplificata la dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile: per la conformità urbanistica fa fede l’ultimo titolo abilitativo rilasciato o assentito, che dimostra la legittimità dell’intera costruzione o della singola unità.
  • Abitabilità dei vani con altezza ridotta:
    Per i locali sottotetto o con altezze inferiori ai requisiti tradizionali (es. soffitti sotto i 2,70 metri), è possibile ottenere l’agibilità se l’altezza media è rispettata (almeno 2,40 metri per i piani abitabili) e se vengono garantiti specifici requisiti igienico-sanitari tramite interventi di ristrutturazione.
Angelo
https://www.studiotecnicoiossa.it

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